L’uso della cucina è consentito ai soggetti di cui all’art. 2 del presente Regolamento, fatta eccezione ai casi di cui all’art. 2, 2°co. lett. g), fermo restando l’obbligo del possesso delle certificazioni, requisiti ed attestazioni necessarie in materie di igiene e manipolazione degli alimenti. L’uso cucina è consentito solo quando sia congiunto ad una manifestazione in corso. È ammessa la concessione della cucina alle associazioni iscritte all’albo comunale per lo svolgimento di cene sociali, indicativamente in non più di due occasioni per anno. L’uso della cucina è consentito se il richiedente è un pubblico esercizio abilitato alla somministrazione alimenti e bevande esclusivamente, per iniziative relative alla propria attività.